Paese che vai, disposizione che trovi

Sicurezza stradale – Obbligo equipaggiamento invernale veicoli

Per chi viaggia sarà utile conoscere gli obblighi di equipaggiamento invernale per Austria, Slovenia, Germania, Francia e anche FVG.

Austria
Nel periodo 1° novembre-15 aprile è obbligatorio in Austria l’equipaggiamento invernale per tutti i veicoli, come di consueto da diversi anni. In particolare, per i veicoli commerciali della classe N2 (massa complessiva a pieno carico tra più di 3,5 t. e non oltre le 12 t.) ed N3 (massa complessiva superiore a 12 t.), nonché autobus M2 ed M3 (in questo caso fino al 15 marzo), è obbligatorio essere dotati sull’asse motore di pneumatici da neve (quelli con marcatura “M+S”, o “M.S” o “M & S”) e per gli autocarri avere al seguito le catene da neve per almeno due ruote motrici (catene da montare solo se necessario ed in modo da non danneggiare il manto stradale). Per i veicoli leggeri (autovetture ed autocarri fino a 3,5 t. di massa) è invece previsto che in presenza di neve, ghiaccio o fanghiglia di neve, essi potranno circolare solo con pneumatici da neve su tutte le ruote o con catene da neve montate sulle ruote motrici (catene da usare solo se il manto stradale risulta coperto di neve/ghiaccio senza provocare danni all’asfalto). Il mancato rispetto di quanto sopra è sanzionato con una pena pecuniaria variabile, da euro 60 ad euro 5.000.

Slovenia
Nel periodo 15 novembre-15 marzo, in Slovenia vige l’obbligo per tutti i veicoli di essere dotati di equipaggiamento invernale, come ormai di consueto. Per i veicoli fino a 3,5 t. (autovetture comprese) questo si sostanzia nell’avere su tutte le ruote pneumatici invernali (con minimo 3 mm. di battistrada) oppure pneumatici estivi (con minimo di 3 mm. di battistrada) e catene al seguito. Per i veicoli oltre le 3,5 t. i pneumatici invernali devono essere montati almeno sull’asse motore, o in alternativa pneumatici estivi su tutte le ruote e catene al seguito; in caso di precipitazioni nevose intense, la circolazione dei mezzi pesanti può essere temporaneamente interdetta per ordine delle autorità locali. Obbligo di pala da neve al seguito per tali veicoli. E’ vietato l’utilizzo degli pneumatici chiodati. Le sanzioni per equipaggiamento invernale non corretto sulle autovetture è di euro 120; se ciò provoca interruzioni alla circolazione, il conducente viene multato con una multa di euro 400.

Germania
Per effetto dell’allora 52esima modifica al regolamento tedesco sulla circolazione stradale, già dal 2020 erano state introdotte delle modifiche all’obbligo per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. (autocarri ed autobus) di essere dotati di equipaggiamento invernale in Germania, in condizioni di ghiaccio e neve sulla carreggiata (non è previsto un periodo temporale di obbligo, ma solo le condizioni stradali che ne rendono obbligatorio l’uso). Come pro-memoria, si ricorda che gli pneumatici invernali marcati M+S non possono essere più utilizzati in Germania già dal 30 settembre 2024; la nuova regola prevede infatti che lo pneumatico sia marcato con il simbolo del fiocco di neve racchiuso nel pittogramma a forma di montagna. Inoltre, i pneumatici invernali non dovranno essere montati solo sull’asse motore, bensì anche sull’asse anteriore sterzante. Questa disposizione tedesca è infatti molto importante e si differenzia dall’obbligo già vigente da anni in Austria (dal momento che per arrivare in Germania bisogna quanto meno transitare attraverso l’Austria), ove per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. (autocarri ed autobus; M2, M3, N2, N3), gli pneumatici invernali (anche marchiati M+S) devono essere presenti solo sull’asse motore. Quindi, rispetto all’Austria, in Germania pneumatici invernali obbligatori anche sull’asse anteriore sterzante; per le infrazioni a tale regola, sanzione da euro 60,00 ad euro 75,00. Per i veicoli leggeri, in condizioni di ghiaccio/neve sulla carreggiata, obbligo pneumatici invernali su tutti gli assi.

Friuli Venezia Giulia FVG
Strade SpA dispone come ogni anno dal 15 novembre al 15 aprile l’obbligo per tutti gli autoveicoli di viaggiare con pneumatici da neve o di avere a bordo catene da neve o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati, sulle seguenti strade: SS n. 13 Pontebbana, da Gemona a Ugovizza (tratto successivo di competenza Anas, con analogo obbligo); SS n. 52 Carnica, da Carnia al Passo della Mauria, SR n. 251 della Val Cellina, da Montereale a diga Vajont (confine provincia Belluno); SR n. 355 della Val Degano, da Villa Santina a Sappada (confine provincia Belluno); SR n. 646 di Uccea, da Tarcento al confine sloveno; SR n. 465 della Forcella di Lavardet, da Sutrio verso Sella di Razzo (confine provincia Belluno), SR n. 552 di Passo Rest, da Socchieve a Sequals, SR n. 512 del lago di Cavazzo, da Tolmezzo a Trasaghis, RA n. 16, dal raccordo Cimpello A/28 all’innesto con la SS 13 Pontebbana, SR n. 14 della Venezia Giulia, dal km. 158 in zona Trieste, SR n. 58 della Carniola, da Monrupino a Trieste, SP n. 22 della Val Sesis in comune di Sappada. Per Anas compartimento FVG, l’obbligo dal 15 novembre al 15 aprile è in vigore per tutti i veicoli a motore con catene a bordo o pneumatici da neve, nei seguenti tratti stradali: SS n. 54 “del Friuli”, da Cividale del Friuli al valico di Stupizza confine sloveno e dal Passo del Predil confine sloveno al valico di Fusine confine sloveno; SS n. 52-bis da Tolmezzo al Passo di Monte Croce Carnico confine austriaco; SS n. 13 “Pontebbana” da Ugovizza a Coccau confine austriaco; raccordo autostradale n. 13 (A/4) dallo svincolo di Sistiana allo svincolo di Padriciano; raccordo autostradale n. 14 (A/4) diramazione per Fernetti, dallo svincolo con il raccordo n. 13 al valico di Fernetti confine sloveno; SS n. 14 “della Venezia Giulia”, da Basovizza a Pese confine sloveno; SS n. 55 dell’Isonzo. Per la rete autostradale di Autostrade Alto Adriatico, l’obbligo dal 15 novembre al 15 aprile riguarda: la A/4 da Venezia a Trieste; la A/28 da Portogruaro a Conegliano (via Pordenone); la A/23 da Palmanova a Udine; la A/34 da Villesse a Gorizia confine sloveno. Per Autostrade per l’Italia, l’obbligo vige sulla A/23 da Udine a Tarvisio confine austriaco, sulla A/27 da Mestre a Belluno, sempre dal 15 novembre al 15 aprile.

Francia
Sono in vigore fin dal 1° novembre 2021 in Francia le nuove regole per l’equipaggiamento invernale dei veicoli, valide nel periodo 1° novembre-31 marzo di ogni anno nelle Regioni Alpi, Corsica, Massiccio Centrale, Giura, Pirenei, Vosgi. I veicoli commerciali con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. (N2, N3) devono essere muniti di catene da neve al seguito, oppure di quattro pneumatici da neve montati sull’asse sterzante (2) e sull’asse motore (2), salvo che il veicolo non sia munito di più assi sterzanti per cui tutti questi devono avere pneumatici invernali. Qualora l’autocarro traini rimorchi o semirimorchi, in ogni caso le catene da neve al seguito sono obbligatorie. Le autovetture e gli autocarri leggeri (M1, N1), devono essere muniti di pneumatici invernali su tutti gli assi, oppure avere le catene al seguito. Gli autobus (M2, M3) devono essere muniti di almeno quattro pneumatici invernali, montati sull’asse motore (2) e sull’asse sterzante (2), o in alternativa avere le catene da neve al seguito. Riguardo ai pneumatici invernali, fin dal 1° novembre 2024 sono ammessi solo quelli riportanti il simbolo del fiocco di neve nel pittogramma della montagna. E’ stata introdotta un’apposita nuova segnaletica stradale per indicare le zone con obbligo di equipaggiamento invernale. In ogni caso, l’equipaggiamento invernale sarà obbligatorio anche fuori del periodo temporale di cui sopra o in altre zone geografiche contrassegnate dall’apposito segnale stradale, valido a livello internazionale, della “gomma con catena”.

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